Art. 4.

      1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni comunali che provvedono alla copertura degli oneri derivanti dall'attivazione del servizio di teleassistenza e di telesoccorso sanitari stipulano apposite convenzioni con le strutture abilitate ai sensi degli articoli 2 e 3, per l'assistenza ai cittadini secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 2, 3 e 4.
      2. La stipula delle convenzioni di cui al comma 1 avviene a seguito dell'esperimento di apposita gara o appalto pubblico.